PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 340-bis. (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.500. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico ovvero con scritto o disegno diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni. Quando il fatto di cui al primo comma è commesso con violenza o minaccia si applica la pena della reclusione fino a un anno e della multa fino a euro 2.000. La pena è aumentata fino a un terzo se dal fatto deriva una lesione personale. Nei casi previsti dai commi primo e secondo il delitto è punibile a querela della persona offesa».